Modalità e tempistiche per la candidatura

23 gennaio 2020
Soci |  Avvisi ai Soci | 

Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali sono disciplinate nel Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca. Il suddetto Regolamento, alla cui lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

All’elezione dei componenti le Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale)  e del Collegio dei Probiviri si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione in carica; ulteriori liste “Lista/e dei Soci”  possono essere presentate, ciascuna, da un numero di soci non inferiore al 20% dei soci risultanti alla data del 31 dicembre 2019. Comunque e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, utilizzando i moduli a tal fine predisposti dalla Banca, conformi alle prescrizioni del Regolamento, che sono disponibili presso la Sede della Banca - Segreteria di Direzione e Presidenza – Ufficio Soci – Piazza Zanardelli 16 - Altamura. 

A pena di inammissibilità: 

  • le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della società almeno 60 (sessanta) giorni prima (entro il 28 febbraio 2020 – ore 16:00) della data dell’Assemblea del 29 Aprile 2020 programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
  • la “Lista del Consiglio” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in conformità all’Art. 40 dello Statuto Sociale;
  • ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola “Lista dei Soci”; 
  • i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista; 
  • ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; 
  • ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l’Assemblea è convocata, fermo restando che ai fini dell’ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista:

    • per l’elezione del Consiglio di Amministrazione la lista deve contenere:
      • 7 candidati, soci, per la carica di consiglieri di amministrazione;

    • per l’elezione del Collegio Sindacale la lista deve indicare:
      • 1 candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
      • 2 candidati per la carica di Sindaci effettivi;
      • 2 candidati per la carica di Sindaci supplenti.

    • Per l’elezione del Collegio dei Probiviri:
      • 2 candidati, non soci, per la carica di membri effettivi del Collegio dei probiviri;
      • 2 candidati, non soci, per la carica di membri supplenti del Collegio dei probiviri.

  • accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
  • i candidati amministratori di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 del Regolamento;
  • per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all’art. 26.6 del Regolamento;
  • ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 24.4 del Regolamento (cfr. infra), sottoscritta dal soggetto “referente”, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell’assemblea convocata per l’elezione delle cariche sociali. 

Il modulo contenente le proposte di candidatura, è predisposto dalla Banca, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca o da un Notaio e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

  1. l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal Regolamento; 
  2. l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
  3. l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  4. l’impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di formazione permanente;
  5. un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l’elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
  6. il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della società e nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

  1. curriculum vitae
  2. copia del documento d’identità in corso di validità
  3. certificato del casellario giudiziale;
  4. certificato dei carichi pendenti.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 26 del Testo Unico Bancario; Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1 della Circolare Banca d’Italia n. 285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile), dallo Statuto sociale (artt. 34 e 35 per i componenti del Consiglio di Amministrazione; artt. 45 e 46 per i componenti del Collegio Sindacale; art. 49 per i componenti del Collegio dei Probiviri) e dal Regolamento (art. 29). 

La commissione elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2019, in conformità all’art. 25 del Regolamento è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di Legge e delle disposizioni di cui allo Statuto Sociale, al Regolamento, al Contratto di Coesione stipulato ai sensi dell’Art. 37 bis, comma 3, lettera b) del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l’elezione delle Cariche Sociali delle Banche affiliate definito dalla Capogruppo. 

Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società (rileva quanto previsto nel Regolamento) in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d’urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all’art. 26.5. del Regolamento Assembleare ed elettorale da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche sociali, le liste di candidati alle Cariche sociali, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all’idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento. 

Ciascuna Lista ritenuta adeguata in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affissa, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo, almeno 10 (dieci) giorni prima (entro il 18 aprile 2020) della data dell’assemblea convocata per la nomina delle Cariche sociali in modo visibile, nella sede sociale, nelle succursali e, ove presenti, nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa, così come previsto all’art. 26.8 del Regolamento. 

Le candidature presentate senza l’osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.




COMPOSIZIONE QUALI – QUANTITATIVA CONSIDERATA
OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L’articolo 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) amministratori, incluso il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenuto conto di quanto previsto dal Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale dei Consigli di amministrazione delle Banche Affiliate adottato dalla Capogruppo, recepito ed integrato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, e tenuto conto delle norme transitorie, ed in particolare: 

- delle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla estensione e alle caratteristiche del territorio di competenza (comprendente comuni tra i più grandi d’Italia e particolarmente dinamici e vivaci dal punto di vista imprenditoriale);

- della complessità e delle prospettive dell’attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario; 

- dell’esigenza di continuare ad assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l’agilità all’attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti per la rappresentanza dei territori; 

- dell’esigenza di garantire un’adeguata diversificazione all’interno dell’organo gestorio;

ritiene che il numero effettivo di consiglieri più coerente e congruo sia pari a 7 (sette), compreso il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente. 

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione risulta corrispondente sia rispetto allo Statuto che ad una visione di sviluppo dimensionale della Banca che la porterà a rispettare il cluster di riferimento di cui al modello sopra specificato.

  1. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE 

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, la Circolare Banca d’Italia n. 285/13 prevede che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti: 

  1. pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere; 
  2. dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca; 
  3. con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l’altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca; 
  4. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico; 
  5. che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati e/o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio. 

L’autorevolezza e la professionalità dei consiglieri devono essere adeguate all’efficace esercizio di queste funzioni, determinati per la sana e prudente gestione della Banca. 

Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da: 

  • alimentare il confronto e la dialettica interna degli organi; 
  • favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei temi e nell’assunzione di decisioni; 
  • supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull’operato dell’alta dirigenza; 
  • tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca. 

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di individuare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri componenti. 

Competenza e professionalità 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ritiene che, nella propria composizione ottimale, i candidati devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l’incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca. 

Onorabilità 

I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non assumere comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l’incarico di Amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale. 

Correttezza 

I candidati devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Incompatibilità 

I candidati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Conflitti di interesse 

I candidati devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio. 

Disponibilità di tempo 

I candidati devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all’assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell’impegno richiesto, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali. 

Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento 

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l’operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento di un’adeguata e proporzionata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell’area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.

Equilibrio tra i generi e diversità 

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere ad una diversità di genere e diversificazione tra le fasce di età dei Consiglieri. 

Indipendenza 

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell’art. 34.5 dello Statuto, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori. 

Formazione 

In linea con le raccomandazioni di Banca d’Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti all'interno dell'Organo, che gli Amministratori si impegnano a rispettare.

I soci sono invitati alla consultazione del documento “Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione delle Banche affiliate”, adottato dalla Capogruppo, recepito ed integrato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, preventivamente alla formazione delle Liste dei candidati.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il “Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale (dei Consigli di amministrazione) delle Banche affiliate” adottato dalla Capogruppo, recepito ed integrato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, sono disponibili presso la Sede della Banca - Segreteria di Direzione e Presidenza - Ufficio Soci - Piazza Zanardelli 16 - Altamura, cui ogni socio può rivolgersi per prenderne visione. 

Inoltre Statuto Sociale e Regolamento assembleare ed elettorale sono altresì consultabili e scaricabili dal sito internet della Banca. 

 

Altamura, 23.01.2020